Indennizzo assicurativo
Indennizzo: cos'è e come funziona
L'importo rimborsabile in caso di sinistro
La somma rimborsata dalla compagnia
L'indennizzo è l'importo che la compagnia è tenuta a liquidare nei confronti dell'assicurato in caso di sinistro, a seconda delle condizioni stabilite dal contratto di polizza. Il contratto definisce anche tempi e modalità del rimborso, oltre ai massimali che la compagnia è tenuta a pagare.
Risarcimento diretto
In alcuni casi di sinistro senza responsabilità, è possibile richiedere il risarcimento diretto (CARD) e ricevere il rimborso in modo più semplice e veloce, rivolgendosi direttamente alla propria compagnia anziché alla controparte che ha causato il danno. Per richiedere il risarcimento diretto, devono verificarsi alcune condizioni:
- L'incidente coinvolge due veicoli entrati in contatto
- I veicoli sono coperti da assicurazione e identificati con targhe italiane
- L'incidente avviene in Italia, Città del Vaticano o Repubblica di San Marino
In tutti gli altri casi di sinistro, è necessario rivolgersi alla compagnia del veicolo che ha causato l'incidente.
Dal giorno 1 gennaio 2023, tutte le polizze vendute in Italia sono sottoscritte con compagnie che aderiscono alla CARD, la convenzione che garantisce il risarcimento diretto. Se il veicolo è assicurato con una compagnia che non aderisce alla CARD ed è coinvolto in un sinistro avvenuto in una data precedente al giorno 1 gennaio 2023, però, sarà comunque necessario rivolgersi alla controparte.
Risarcimento ordinario
Nei casi in cui non è possibile seguire la procedura del risarcimento diretto, la liquidazione avviene attraverso la formula del risarcimento ordinario: la richiesta viene inviata alla compagnia del veicolo responsabile del sinistro, che provvede al rimborso dei danni subiti.
Il risarcimento ordinario si applica in questi casi:
- Sinistri tra veicoli assicurati con compagnie che non aderiscono alla CARD e avvenuti in una data precedente al giorno 1 gennaio 2023
- Sinistri tra più di due veicoli a motore, anche se identificati
- Sinistri stradali avvenuti all'estero (fuori dall'Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino)
- Sinistri avvenuti in Italia con controparte estera (con veicoli non immatricolati in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino)
- Sinistri con assenza di collisione tra due veicoli
- Sinistri con veicoli non assicurati, non identificati o non immatricolati
- Sinistri con gravi lesioni al conducente del veicolo, superiori al 9% di invalidità permamente
- Sinistri con ciclomotore non munito del nuovo sistema di targatura (D.P.R. 6 marzo 2006, n.153)
- Sinistri con macchine operatrici agricole
- Sinistri stradali con roulotte o carrelli non agganciati a un altro veicolo